Sicurezza sul lavoro in smart working: obblighi, sanzioni e adempimenti nel 2026

Lo smart working non ha eliminato un problema, lo ha spostato. Le persone lavorano da casa o da uno spazio condiviso, ma la responsabilità sulla loro sicurezza resta in azienda e qualcuno deve poterla documentare.
Dal 7 aprile 2026 quel “documentare” ha un peso diverso: la Legge 11 marzo 2026, n. 34 ha portato la sicurezza nel lavoro agile dentro il Testo Unico e ha collegato la mancata consegna dell'informativa sui rischi a una sanzione penale. Un adempimento trattato per anni come un allegato alla lettera di assunzione è diventato una voce contestabile in ispezione.
Il quadro normativo: D.Lgs. 81/2008 e smart working
La sicurezza nel lavoro agile poggia su due norme che oggi si parlano. La Legge 22 maggio 2017, n. 81 ha introdotto il lavoro agile nell'ordinamento italiano e all'articolo 22 ha previsto la consegna al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di un'informativa scritta almeno annuale sui rischi generali e specifici della prestazione fuori sede.
Il D.Lgs. 81/2008, il Testo Unico sulla sicurezza, fissa gli obblighi generali di salute e sicurezza che restano in capo al datore indipendentemente da dove la prestazione viene svolta, e all'articolo 3, comma 7-bis disciplina oggi espressamente il lavoro svolto in ambienti che non rientrano nella sua disponibilità giuridica.
Il principio di fondo: il fatto che una persona lavori fuori dall'ufficio non trasferisce su di lei la responsabilità dell'azienda, cambia solo il modo in cui quella responsabilità si esercita. Dove in sede il datore controlla direttamente ambienti e attrezzature, nel lavoro agile deve garantire informazioni adeguate e strumenti idonei, e poter dimostrare di averli forniti. L'abitazione del dipendente e lo spazio di lavoro condiviso rientrano quindi nel perimetro della norma, con strumenti di tutela diversi da quelli usati in azienda.
Gli obblighi del datore di lavoro sulla sicurezza in smart working
Il comma 7-bis stabilisce che gli obblighi di sicurezza compatibili con la modalità agile, in particolare quelli legati ai videoterminali, si assolvono con la consegna dell'informativa scritta annuale. La formulazione va letta con attenzione, perché è il punto su cui si sbaglia più spesso: l'informativa è il modo in cui il datore adempie verso il singolo lavoratore agile, non una franchigia che sostituisce gli altri obblighi. Nella pratica, la gestione della sicurezza da remoto si articola sui seguenti aspetti.
Valutazione dei rischi ex articoli 17 e 28, che la Nota INL n. 780 del 15 aprile 2026 chiede espressamente di riverificare insieme alle procedure aziendali.
Informazione e formazione. Il lavoratore deve conoscere i rischi specifici del lavoro agile e ricevere indicazioni sui comportamenti sicuri da adottare.
Informativa sui rischi. È il documento formale, da consegnare almeno una volta l'anno sia al lavoratore sia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), con cui l'azienda spiega le cautele da seguire fuori sede.
Strumenti adeguati. PC, monitor e dispositivi forniti devono essere a norma e idonei all’attività lavorativa.
Sorveglianza sanitaria per chi rientra nella definizione di videoterminalista, anche lavorando interamente da remoto.
La norma esplicita anche una simmetria: fa salvo l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione. In caso di contestazione la posizione dell'azienda è più solida se può dimostrare di aver dato indicazioni chiare e di aver messo il lavoratore in condizione di seguirle.
L'informativa sui rischi: cosa deve contenere e come consegnarla
La norma chiede di individuare i rischi generali, legati all'attività lavorativa in sé, e i rischi specifici connessi alla prestazione fuori dai locali aziendali. Tradotti in un documento consegnabile, sono quattro le voci da coprire.
Postazione di lavoro. Il lavoratore deve sapere come organizzare lo spazio in modo ergonomico (altezza della sedia, posizione dello schermo, illuminazione). Sono le indicazioni che la Nota INL 780/2026 richiede espressamente per chi utilizza abitualmente videoterminali.
Utilizzo dei dispositivi. È importante dare regole sull'uso continuativo di computer e videoterminali, comprese le pause necessarie e prevenzione dell'affaticamento visivo e posturale.
Sicurezza dell'ambiente di lavoro. L'informativa deve richiamare anche le cautele legate all’uso degli strumenti elettrici e alla prevenzione degli infortuni negli ambienti domestici.
Rischi psicosociali. È la voce che le informative datate trascurano più spesso: stress lavoro-correlato, tecnostress, organizzazione dei tempi di lavoro e diritto alla disconnessione.
Due cautele operative fanno la differenza. La prima: un modello generico adottato senza adattamenti non soddisfa il requisito sostanziale, perché il documento deve essere coerente con l'organizzazione del lavoro effettivamente adottata. La seconda: la cadenza annuale è il minimo, non la regola. Se durante l'anno cambiano ruolo, attrezzature o luogo di lavoro abituale, l'informativa va aggiornata e riconsegnata senza attendere la scadenza.
Resta la consegna, dove si concentrano i problemi reali. La Nota INL chiede che sia opportunamente documentata: in ispezione non conta aver scritto un buon documento, conta dimostrare che è arrivato a ciascun destinatario con data certa. L'e-mail con allegato non prova la presa visione senza una conferma di lettura; la raccomandata è tracciabile ma insostenibile su decine di lavoratori da rinnovare ogni anno; la firma su carta assolve la funzione ma diventa fragile quando serve recuperare un documento di due anni prima. Il criterio per scegliere è poter ricostruire chi ha ricevuto cosa e quando, anche a distanza di anni. Su questo aiuta impostare bene l'archiviazione dei documenti aziendali: utilizzare strumenti digitali che registrano la presa visione e mantengono uno storico centralizzato è l'unico modo per dimostrare in modo inequivocabile di aver assolto all'obbligo.
Strumenti di lavoro e ambienti: responsabilità e limiti del datore
Sui dispositivi assegnati la responsabilità dell'azienda è piena. Il lavoratore, dal suo lato, ha il dovere di utilizzarli secondo le indicazioni ricevute e di segnalare eventuali anomalie.
Un punto chiave riguarda lo spazio privato: lo smart working non autorizza l'azienda a ispezionare l'abitazione del dipendente né a verificare la postazione con controlli non concordati. Il confine è netto: l'azienda fornisce regole e strumenti adeguati, il lavoratore li applica responsabilmente nella sua quotidianità. È un equilibrio basato sulla collaborazione, non sul controllo diretto e conviene chiarire questi aspetti già nell’accordo individuale di lavoro agile.
C'è infine un obbligo che riguarda le persone e non le attrezzature, e per questo passa spesso inosservato. L'articolo 173, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 definisce videoterminalista chi utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dall'articolo 175. Chi rientra in questa definizione resta soggetto a sorveglianza sanitaria periodica, con visite di norma quinquennali e biennali per chi ha compiuto i cinquant'anni o è stato giudicato idoneo con prescrizioni. Nello smart working strutturato la soglia si raggiunge quasi sempre: vale la pena verificarla dipendente per dipendente.
Le novità della Legge 34/2026 sulla sicurezza nel lavoro agile
La Legge 11 marzo 2026, n. 34, prima legge annuale dedicata alle piccole e medie imprese, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 ed è in vigore dal 7 aprile 2026, senza periodo transitorio e senza provvedimenti attuativi da attendere. Gli adempimenti sono operativi dal primo giorno.
L'intervento è contenuto nell'articolo 11 e agisce su due fronti: inserisce il comma 7-bis nell'articolo 3 del D.Lgs. 81/2008 e modifica l'articolo 55, comma 5, lettera c) collegando la violazione dell'obbligo informativo a una sanzione penale.
Vale la pena essere precisi su cosa cambia davvero, perché su questo tema circolano ricostruzioni imprecise. L'obbligo di consegnare l'informativa non nasce nel 2026: esisteva già dall'articolo 22 della Legge 81/2017, con la stessa cadenza annuale e gli stessi due destinatari. Quello che nasce nel 2026 è la sua sanzionabilità dentro il Testo Unico, con lo stesso sistema di vigilanza e contestazione che si applica agli altri obblighi fondamentali di sicurezza.
Un ultimo punto genera fraintendimenti ricorrenti. Nonostante il titolo della legge, le disposizioni sulla sicurezza nel lavoro agile si applicano a qualsiasi datore di lavoro, pubblico o privato, con anche un solo dipendente in smart working, anche occasionale, a prescindere dalle dimensioni dell'impresa.
Le sanzioni per chi non rispetta gli obblighi di sicurezza
Dal 7 aprile 2026 la mancata consegna dell'informativa non è più "un'irregolarità formale": è una contravvenzione penale. La Legge 34/2026 ha modificato anche l'articolo 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/2008, collegando la violazione del nuovo obbligo informativo a una sanzione penale: arresto da due a quattro mesi, oppure ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro. È la stessa sanzione già prevista per la violazione degli obblighi generali di informazione e formazione dei lavoratori (artt. 36 e 37 del Testo Unico), la legge ha semplicemente esteso lo stesso peso sanzionatorio all'informativa specifica sullo smart working.
Il banco di prova più delicato resta l'infortunio. Se un evento si verifica durante il lavoro agile, l'onere della prova è tutto in capo all'organizzazione: l'azienda deve poter dimostrare in modo inequivocabile quali informazioni sono state fornite, quali strumenti sono stati assegnati e quali procedure erano attive. Per approfondire tutti i passaggi formali richiesti quando si verifica un evento critico, puoi consultare la guida dedicata agli obblighi e adempimenti in caso di infortunio sul lavoro.
Mantenere una documentazione tracciabile e consultabile non è quindi un esercizio di conformità astratta, ma l'unico scudo concreto per tutelare l'azienda in caso di verifiche, sia sul fronte amministrativo sia, ora, su quello penale.

Come gestire la sicurezza in smart working nelle PMI
Per molte PMI, la vera difficoltà nello smart working non è comprendere gli obblighi, ma gestirli nel tempo senza affidarsi a metodi improvvisati, come un'email sparsa, un file salvato in fretta o una scadenza segnata su un post-it. Fino a dieci o quindici persone in smart working si tiene tutto insieme con una cartella condivisa e un promemoria in calendario; oltre quella soglia il metodo manuale produce buchi che si scoprono quando arriva una verifica.
Per questo motivo, sempre più aziende scelgono di integrare la gestione della sicurezza nei processi HR digitali, puntando sulle seguenti funzionalità
Documentazione centralizzata. Conservare informative, ricevute di consegna e documenti dei lavoratori in un unico spazio permette di ritrovare rapidamente le informazioni necessarie.
Scadenze sotto controllo. Un sistema organizzato aiuta a ricordare rinnovi, aggiornamenti e attività periodiche legate alla gestione dello smart working.
Processi più tracciabili. Registrare invii, prese visione e aggiornamenti consente all'azienda di avere uno storico chiaro delle attività svolte.
Digitalizzare questi passaggi non significa solo ridurre il lavoro amministrativo, ma creare un processo più semplice da gestire e più solido in caso di verifiche o necessità di ricostruire le informazioni.
Sicurezza smart working: le domande più frequenti
Il DVR deve includere il rischio da smart working?
L'obbligo di valutazione dei rischi degli articoli 17 e 28 non viene meno e va esteso alla modalità con cui le persone lavorano realmente. Il comma 7-bis non lo sostituisce: stabilisce che verso il singolo lavoratore agile gli obblighi si assolvono con l'informativa annuale, che della valutazione è la traduzione operativa. Non serve replicare nel documento i rischi dell'ufficio, serve aggiornare la valutazione tenendo conto della prestazione da remoto. La Nota INL 780/2026 include DVR e procedure tra le voci da riverificare.
L'informativa va firmata dal dipendente?
La normativa richiede che il lavoratore riceva l'informativa sulla sicurezza e possa prenderne visione. Non si tratta solo di consegnare un documento, ma di poter dimostrare quando e come è stato comunicato. Utilizzare strumenti digitali che registrano la consegna e la presa visione permette all'azienda di mantenere uno storico aggiornato e gestire più facilmente eventuali verifiche.
Cosa succede in caso di infortunio a casa durante lo smart working?
Anche durante lo smart working un eventuale infortunio può rientrare nella tutela prevista per gli eventi legati all'attività lavorativa, quando esiste un collegamento con le mansioni svolte. In questi casi diventa importante per l'azienda poter ricostruire il contesto: quali informazioni sono state fornite al lavoratore, quali strumenti sono stati messi a disposizione e quali procedure erano state adottate per gestire la sicurezza. Puoi verificare i riferimenti ufficiali sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
L'azienda può entrare nell'abitazione del dipendente per verificare la postazione?
No. Lo smart working non permette all'azienda di controllare liberamente gli spazi privati del dipendente. La gestione della sicurezza si basa principalmente sulla corretta informazione, sulla fornitura degli strumenti necessari e sulla collaborazione tra azienda e lavoratore. Il dipendente deve poter seguire le indicazioni ricevute e segnalare eventuali problemi, mentre l'azienda deve mettere a disposizione procedure e strumenti adeguati per lavorare in sicurezza.
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