Smart working dall'estero: regole, rischi e adempimenti per le PMI

Un dipendente chiede di lavorare qualche mese dalla casa dei genitori all'estero, o di trasferirsi nel paese del partner continuando a lavorare per l'azienda. È una richiesta sempre più comune a cui molte PMI rispondono con un sì informale.
In realtà, autorizzare lo smart working oltreconfine senza le dovute verifiche apre contemporaneamente quattro fascicoli complessi: previdenziale, fiscale, di stabile organizzazione e di sicurezza sul lavoro. La prestazione da remoto all’estero è legale, ma richiede di garantire la conformità normativa fin dal primo giorno e di documentare ogni passaggio per tutelare il datore di lavoro da sanzioni, contestazioni e rettifiche retroattive sui cedolini.
Vediamo cosa verificare prima di firmare un'autorizzazione, i rischi reali per l'azienda e cosa inserire nell'accordo individuale.
Smart working dall'estero: è legale per i dipendenti italiani?
Lavorare in smart working da un altro Paese è legale, ma non è automatico: la Legge 81/2017 disciplina il lavoro agile come rapporto privo di vincoli di luogo, ma regola solo il profilo contrattuale interno. Non risolve i profili fiscali, previdenziali e autorizzativi che nascono nel momento in cui il lavoratore opera fisicamente in un altro Stato.
Per un'azienda, autorizzare la prestazione senza verifiche preventive significa esporsi a rischi che emergono solo mesi dopo, quando sono più difficili da gestire:
accertamenti sulla residenza fiscale del dipendente;
contestazioni e recuperi contributivi da parte degli enti previdenziali esteri;
il rischio di configurare una stabile organizzazione non voluta in un altro Paese.
Per evitare che una gestione informale si trasformi in un problema amministrativo, la richiesta non deve mai essere concordata a voce: occorre attivare un flusso di verifica chiaro e raccogliere la documentazione prima dell'inizio della prestazione all’estero.
Inquadra il Paese: stabilisci se la destinazione è in UE, SEE o Svizzera oppure fuori, perché da qui dipende tutto il resto.
Verifica la posizione previdenziale: quantifica la percentuale di tempo che il dipendente lavorerà dall'estero e richiedi all'INPS il certificato A1 prima della partenza.
Verifica la posizione fiscale: stima i giorni di permanenza nel periodo d'imposta e valuta con il consulente se cambia qualcosa sulle ritenute in busta paga.
Formalizza l'accordo e le comunicazioni: firma l'accordo individuale integrato, invia la comunicazione al Ministero del Lavoro entro cinque giorni e archivia tutto nel fascicolo del dipendente.
Le implicazioni previdenziali: dove va versata la contribuzione
All'interno dell'Unione Europea, il principio generale del Regolamento CE 883/2004 fissa la regola del lex loci laboris: il lavoratore è soggetto al sistema previdenziale del paese in cui svolge fisicamente l’attività. L'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), letto insieme all'articolo 14, paragrafi 8 e 10, del Regolamento CE 987/2009, fissa la soglia ordinaria del 25%: se il dipendente lavora abitualmente da un altro Stato membro per almeno un quarto del proprio tempo, scatta l'obbligo di versare i contributi in quel paese.
Dal 2024 esiste una gestione più flessibile: l'Italia ha aderito all'Accordo Quadro multilaterale sul telelavoro transfrontaliero, che consente di lavorare fino al 49,9% del tempo dallo Stato di residenza mantenendo la contribuzione nel Paese del datore di lavoro. L'Accordo vale però solo fra Stati firmatari e solo quando il telelavoro si svolge nello Stato di residenza del lavoratore: non copre il dipendente residente in Italia che chiede di lavorare temporaneamente da un altro Paese, per il quale restano applicabili le regole ordinarie.
Per accedervi l’ufficio HR deve gestire due adempimenti obbligatori:
accordo scritto tra azienda e lavoratore che certifichi la percentuale esatta di telelavoro previsto;
richiesta formale di deroga (ex art. 16 del Regolamento) all’INPS per l’ottenimento del certificato A1.
Senza il modello A1 archiviato nel fascicolo del dipendente, si torna alla soglia ordinaria del 25%, con il rischio di dover versare arretrati e sanzioni all'ente previdenziale estero.
Fuori dall'Unione Europea, in assenza di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra Italia e il paese di destinazione, il rischio concreto è la doppia contribuzione obbligatoria, con versamenti dovuti contemporaneamente sia in Italia sia nel paese estero.
Le implicazioni fiscali: dove il lavoratore paga le tasse
Ai fini fiscali, il riferimento è l’articolo 2 del TUIR, D.P.R. 917/1986, riscritto dal D.Lgs. 209/2023 con effetto dal 1° gennaio 2024. Da quella data si considera fiscalmente residente in Italia chi, per almeno 183 giorni nel periodo d’imposta, soddisfa anche uno solo di quattro criteri alternativi: residenza civilistica, domicilio, presenza fisica nel territorio dello Stato, iscrizione anagrafica. Il criterio che pesa di più sul lavoro da remoto è quello della presenza fisica, perché chi opera dall'Italia per la maggior parte dell'anno integra il requisito a prescindere da dove abbia sede il datore di lavoro. Ne consegue che l'iscrizione all’AIRE (Agenzia Nazionale Residenti all’Estero) non basta da sola a escludere la residenza fiscale italiana.
L'Agenzia delle Entrate con la Circolare 25/E/2023 ha chiarito che se il lavoratore mantiene in Italia il domicilio (il centro dei propri affari o interessi personali) o la dimora abituale per la maggior parte dell'anno, resta fiscalmente residente in Italia, anche se la permanenza era legata a circostanze eccezionali, come durante l'emergenza Covid. Le istruzioni operative aggiornate ai nuovi criteri sono nella circolare n. 20/E del 4 novembre 2024, che conferma la residenza fiscale italiana del lavoratore in modalità agile fisicamente presente in Italia per oltre 183 giorni.
Superata la soglia dei 183 giorni e accertata la residenza fiscale estera, il reddito può essere tassato nel paese in cui il lavoro viene effettivamente svolto, secondo le Convenzioni contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e quel paese. In questo scenario, l'azienda deve ricalibrare la propria posizione di sostituto d'imposta e l'applicazione delle ritenute in busta paga.

I rischi per l'azienda: stabile organizzazione e obblighi locali
È il rischio meno conosciuto e quello con le conseguenze economiche più severe per l’azienda. In via generale l'abitazione privata di un dipendente all'estero non costituisce una stabile organizzazione dell'impresa: perché lo diventi serve che quel luogo sia a disposizione dell'azienda con continuità, oppure che il lavoratore concluda abitualmente contratti in nome dell'impresa. Quando invece il dipendente negozia con clienti locali, definisce prezzi e condizioni, dispone di potere di firma o rappresenta l'impresa in quel Paese, l'attività svolta dalla sua abitazione può configurare una stabile organizzazione occulta ai sensi dell'articolo 5 del Modello OCSE e dell'articolo 162 del TUIR.
L’accertamento da parte delle autorità fiscali estere comporta l’obbligo di dichiarare e tassare in loco la quota di reddito societario prodotto da quella sede, oltre a pesanti sanzioni per omessa dichiarazione.
Per una prima valutazione del rischio, chi si occupa di gestione del personale deve porsi quattro domande operative:
Il dipendente ha contatto diretto o negozia con clienti locali?
Può concordare prezzi o condizioni contrattuali?
Ha il potere di vincolare l'azienda con la propria firma?
Lavora da casa all’estero per oltre la metà del proprio tempo?
Se la risposta è positiva a più di una domanda, occorre effettuare una verifica con un consulente di fiscalità internazionale prima di autorizzare la modalità.
Cosa deve prevedere l'accordo individuale per il lavoro dall'estero
Un accordo di smart working standard, pensato per l’Italia, non tutela l'azienda all’estero. Per garantire la conformità, l'accordo individuale deve documentare alcuni dati.
Inquadramento logistico. Paese di destinazione, indirizzo esatto dell'immobile e periodo temporalmente delimitato.
Percentuale di tempo da remoto. Dato indispensabile per la richiesta del certificato A1 e per rientrare nell'Accordo Quadro europeo.
Sicurezza dei dati e GDPR. Definizione degli strumenti di lavoro idonei e delle misure di protezione dei dati trattati dall'estero.
Clausole di revoca unilaterale. Facoltà del datore di lavoro di richiamare il dipendente se il prolungamento compromette la conformità fiscale o previdenziale aziendale.
Salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008). Informativa scritta annuale sui rischi al lavoratore e al RLS, dovuta anche per la prestazione dall'estero. Dal 7 aprile 2026 l'omissione è sanzionata penalmente (art. 3, comma 7-bis, D.Lgs. 81/2008): arresto da due a quattro mesi o ammenda fino a 7.403,96 euro.
Comunicazione al Ministero del Lavoro. La comunicazione obbligatoria di lavoro agile va trasmessa sul portale Servizi Lavoro entro cinque giorni dalla firma (art. 23 L. 81/2017), anche quando la prestazione si svolge all'estero. Omissione o ritardo: da 100 a 500 euro per lavoratore.
Documentare con precisione queste condizioni fin dall'inizio permette all'azienda di dimostrare, in caso di ispezione, la corretta gestione del rapporto.
I paesi UE ed extra-UE: le differenze da conoscere
All'interno dell'Unione Europea (e per i paesi che hanno aderito all'Accordo Quadro), la gestione è relativamente più semplice: soglie percentuali definite (25% o 49,9%), certificato A1 rilasciato dall'INPS come prova della copertura previdenziale, e convenzioni fiscali consolidate tra la maggior parte degli stati membri.
Fuori dall'Unione Europea, la gestione richiede verifiche puntuali da Paese a Paese.
Piano previdenziale: occorre verificare l'esistenza di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale con l'Italia. In sua assenza, si rischia la doppia contribuzione.
Piano fiscale: va analizzata la singola convenzione contro le doppie imposizioni per determinare le corrette ritenute da applicare nel cedolino.
Piano di immigrazione: in molti Paesi extra-UE, lavorare da remoto richiede un visto specifico (come i Digital Nomad Visa) o un permesso di soggiorno per lavoro. Il normale visto turistico non autorizza la prestazione lavorativa.
Smart working estero: domande frequenti
Un dipendente può lavorare dall'estero per qualche settimana senza problemi?
Non esiste una soglia sotto la quale non ci sia nulla da fare. Un periodo di due o quattro settimane di norma non sposta la residenza fiscale né la contribuzione, ma per un'attività svolta in UE, SEE o Svizzera il certificato A1 va richiesto all'INPS prima della partenza, anche per pochi giorni di lavoro. Restano poi necessari l'accordo scritto, la comunicazione al Ministero del Lavoro e la notifica del periodo per la copertura assicurativa.
Serve un accordo specifico diverso da quello standard?
Sì. L'accordo individuale per lo smart working dall'estero deve integrare il modello ordinario ex L. 81/2017 con gli elementi specifici del Paese di destinazione: percentuale di tempo da remoto, indirizzo della sede di lavoro, durata esatta e clausole di revoca legate alla conformità fiscale.
L'azienda rischia sanzioni se non regolarizza la situazione?
Sì. Sul piano previdenziale si rischiano addebiti per contributi omessi all'estero e sanzioni civili. Sul piano fiscale, il rischio principale è l'accertamento di una stabile organizzazione non dichiarata, con sanzioni e recuperi sulle imposte societarie.
Chi si occupa della copertura assicurativa contro gli infortuni?
Nei Paesi UE la copertura INAIL segue di norma il rapporto di lavoro italiano, e il modello PD DA1 documenta il diritto all'assistenza in caso di infortunio; fuori dall'Unione la posizione assicurativa va verificata Paese per Paese. In ogni caso la condizione essenziale è che l'attività sia stata esplicitamente autorizzata e documentata dall'azienda. Senza un'autorizzazione tracciabile, la tutela dell'infortunio può essere contestata
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