Previdenza complementare automatica: cosa deve fare l'azienda dal 1° luglio 2026

Dal 1° luglio 2026 la destinazione del TFR di un neoassunto non dipende più da una scelta iniziale del lavoratore. L’adesione alla previdenza complementare opera già dal giorno dell’assunzione, e il dipendente ha 60 giorni per rinunciare o indicare una destinazione diversa.
La regola arriva dall’articolo 1, comma 204, della legge 199/2025, che ha modificato l’articolo 8 del D.Lgs. 252/2005. Le istruzioni operative sono nella deliberazione COVIP del 19 giugno 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 giugno.
Per chi si occupa di personale cambiano i tempi, ma soprattutto la sequenza: informativa e modulo da consegnare all’assunzione, una scadenza da presidiare per ogni persona, comunicazione al fondo e versamenti da avviare quando il termine scade. Il presidio di documenti e scadenze diventa la parte che tutela l’azienda.
Cos'è l'adesione automatica alla previdenza complementare
Fino al 30 giugno 2026 valeva il silenzio-assenso: il neoassunto aveva sei mesi per decidere dove destinare il TFR maturando e, in assenza di scelta, alla scadenza del semestre il solo TFR veniva conferito al fondo pensione previsto dal contratto collettivo.
Dal 1° luglio la sequenza si è rovesciata. L’iscrizione alla forma pensionistica collettiva individuata dal contratto collettivo applicato opera già dalla data di assunzione, senza alcun adempimento iniziale del lavoratore. I 60 giorni successivi non servono ad aderire: servono a rinunciare o a indicare un’altra destinazione. Se il lavoratore tace, il silenzio conferma un’adesione che si è già prodotta.
Cambia anche il contenuto del conferimento. Con il silenzio-assenso al fondo arrivava il solo TFR; con l’adesione automatica arrivano il TFR integrale, il contributo a carico del datore di lavoro e il contributo a carico del lavoratore, nelle misure fissate dagli accordi applicabili. Per la prima volta, quindi, l’inerzia del lavoratore produce un effetto sul cedolino.
Sul piano organizzativo la conseguenza è una: la gestione del TFR non può più essere affrontata qualche settimana dopo l’assunzione, ma entra nel percorso di inserimento del nuovo assunto dal primo giorno.
Chi riguarda: i neoassunti del settore privato dal 1° luglio 2026
La disciplina si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione a partire dal 1° luglio 2026.
Accanto a questo caso la norma prevede un’estensione. Chi non è di prima assunzione e attiva un nuovo rapporto di lavoro dopo il 30 giugno 2026 rientra nell’adesione automatica soltanto se, al momento dell’assunzione, ha già una posizione attiva presso una forma pensionistica complementare alimentata dal TFR. Vi rientra anche chi ha perso i requisiti di partecipazione al fondo precedente, per esempio per un cambio di settore, ma non ha riscattato la posizione: formalmente risulta ancora iscritto.
Da qui nasce un adempimento nuovo per l’ufficio del personale. Prima di applicare la procedura serve una dichiarazione scritta del lavoratore sull’esistenza o meno di un’adesione attiva con conferimento del TFR: è l’informazione che decide quale strada seguire.
Chi ha un rapporto di lavoro in corso e non lo cambia non è toccato dalla novità. Restano valide le scelte fatte in passato e non è previsto un obbligo informativo specifico legato alla riforma.
Merita attenzione il periodo di sovrapposizione. Per chi è stato assunto fino al 30 giugno 2026 e non ha ancora espresso alcuna volontà continua ad applicarsi la disciplina previgente, con il semestre di riflessione e la destinazione del TFR al comparto garantito.
Nella seconda metà del 2026 lo stesso ufficio può quindi avere due regimi aperti in parallelo, con scadenze diverse per persone assunte a poche settimane di distanza.
Sui contratti a termine la regola è netta: l’adesione automatica si applica ai rapporti di durata non inferiore a due mesi. I contratti sotto i 60 giorni restano fuori, perché non lascerebbero un tempo di riflessione adeguato, e se il rapporto cessa prima della scadenza del termine l’adesione non produce effetti.
Come funziona il silenzio-assenso: i 60 giorni dall'assunzione
Dal giorno dell'assunzione, il nuovo dipendente ha 60 giorni di tempo per comunicare all'azienda una scelta diversa dall'adesione automatica.
Può rinunciare all’adesione automatica e mantenere il TFR secondo il regime ordinario dell’articolo 2120 del Codice Civile, fermo l’eventuale versamento al Fondo di Tesoreria INPS per i datori che superano la soglia dimensionale, fissata per il 2026 e il 2027 a una media annua di almeno 60 dipendenti.
Può destinare TFR e contributi a una forma pensionistica diversa da quella prevista dal contratto collettivo applicato.
Può dichiarare di non versare il contributo a proprio carico, nei casi in cui la normativa lo consente.
Per chi non è di prima assunzione e ha già una posizione alimentata dal TFR le opzioni sono più strette: può indicare un fondo diverso, ma non riportare il TFR in azienda, salvo che la precedente posizione sia stata integralmente riscattata.
La rinuncia va comunicata al datore di lavoro e produce effetti retroattivi: cancella gli effetti dell’adesione automatica già prodottasi. In assenza di comunicazioni, decorsi i 60 giorni l’adesione si consolida.
Due dettagli pesano sul conteggio. Le eventuali sospensioni del rapporto non interrompono il decorso del termine, e nemmeno il periodo di prova lo sospende: se il contratto collettivo lo prevede, durante la prova può essere versato il solo TFR e la contribuzione parte al superamento, ma l’adesione si perfeziona comunque allo scadere dei 60 giorni.
Il presidio, per l’ufficio del personale, è quindi doppio: una data di scadenza per ogni assunto e la registrazione documentata di quello che arriva entro quella data.
Cosa succede al TFR con l'adesione automatica
Con l'adesione automatica, l'intero TFR maturando viene destinato alla forma di previdenza complementare, insieme al contributo a carico del datore di lavoro e al contributo a carico del lavoratore, entrambi nella misura prevista dagli accordi o dal CCNL applicato. Una percentuale inferiore è ammessa solo se prevista dagli accordi applicabili, oppure per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993, per i quali la quota non può comunque scendere sotto il 50%.
È prevista una specifica tutela per le retribuzioni più basse: se il reddito del lavoratore rientra nelle soglie di esenzione o nei limiti previsti dalla normativa e dai regolamenti del fondo, il lavoratore può scegliere di non versare il proprio contributo a carico mantenendo comunque attiva l'adesione per la quota di TFR (e per l'eventuale contribuzione del datore di lavoro, ove prevista). È sempre consigliabile verificare le istruzioni operative del fondo di riferimento per gestire correttamente questi casi.
Il fondo di destinazione non è una scelta libera dell'azienda: è quello individuato dagli accordi o dai contratti collettivi applicati, anche territoriali o aziendali. Se ne risultano applicabili più di uno prevale la forma individuata dall’accordo aziendale; in mancanza, quella a cui è iscritto il maggior numero di lavoratori dell’azienda alla data della nuova assunzione. Verificare quale fondo prevede il contratto prima dell’assunzione evita errori nei versamenti e rettifiche successive.
Gli adempimenti pratici per l'azienda al momento dell'assunzione
Per evitare errori, conviene trasformare questi adempimenti in una procedura standard da seguire per ogni nuovo assunto.
Verificare, insieme al consulente del lavoro, quale forma pensionistica complementare sia indicata dal CCNL applicato in azienda.
Consegnare un'informativa scritta a ogni neoassunto, che spieghi il meccanismo di adesione automatica, il fondo di destinazione e le opzioni disponibili nei 60 giorni.
Consegnare, insieme all’informativa, il modulo per la destinazione del TFR. In attesa del decreto interministeriale Lavoro-MEF che adotterà il modello definitivo, il Ministero del Lavoro ha reso disponibile il modello TFR3, che aggiorna il precedente TFR2: la prima sezione riguarda i lavoratori di prima assunzione, la seconda chi ha già un’adesione attiva con conferimento del TFR.
Acquisire il modulo compilato, conservarlo e rilasciarne una copia controfirmata dal lavoratore. È il documento che dimostra come è stata gestita la scelta.
Documentare la data di assunzione e il termine dei 60 giorni per ciascun nuovo dipendente, per gestire correttamente eventuali rinunce o cambi di fondo comunicati in tempo. Quando documenti, scadenze e comunicazioni vengono gestiti nello stesso ambiente, è più semplice verificare in qualsiasi momento se ogni passaggio dell'onboarding è stato completato correttamente.
Aggiornare le procedure di onboarding e i modelli già in uso, includendo il passaggio come parte nel processo, non come adempimento separato.

Come comunicare correttamente la novità ai nuovi dipendenti
L'obbligo informativo non è un dettaglio burocratico: il lavoratore deve ricevere, al momento dell'assunzione, un'informativa dettagliata su accordi collettivi applicabili, meccanismo di adesione automatica, fondo di destinazione e opzioni a disposizione entro i 60 giorni.
È importante inserire questo passaggio nel colloquio di onboarding, non solo in un documento da firmare tra le altre carte di assunzione. Molti neoassunti non hanno familiarità con il tema della previdenza complementare e per questo una spiegazione chiara può ridurre il rischio di contestazioni successive.
Per rendere questo passaggio davvero efficace, può essere utile seguire sempre lo stesso schema: spiegare cosa succede se il lavoratore non compie alcuna scelta, quali alternative ha a disposizione e come può comunicarle entro i 60 giorni. Documentare ogni comunicazione permette poi all'azienda di dimostrare, se necessario, di aver assolto correttamente agli obblighi informativi.
Con lo smart working, sedi diverse e organizzazione flessibile delle presenze, l'inserimento di un neoassunto oggi passa raramente da un unico momento in presenza. Consegnare l’informativa e non perdere la scadenza dei 60 giorni per ciascun assunto è più semplice se si ha un punto unico dove gestire entrambe le cose.
Con Fluida, per esempio, informativa e modulo firmato si caricano tra i documenti del dipendente, con una data di scadenza associata e un promemoria collegato: l’intera sequenza resta tracciata in un unico flusso di lavoro, invece di disperdersi tra messaggi di posta elettronica e fogli di calcolo.
Previdenza complementare automatica: le domande frequenti per chi fa HR
Si applica anche ai contratti a termine?
Sì, ma con un'esclusione precisa: non si applica ai contratti di durata inferiore a 60 giorni. Se il rapporto termina prima dello scadere dei 60 giorni previsti per l'eventuale rinuncia, l'adesione automatica non si perfeziona in ogni caso.
Il dipendente può scegliere un fondo diverso da quello indicato dall'azienda?
Sì, entro 60 giorni dall'assunzione, il lavoratore può comunicare all'azienda di voler destinare il TFR e i contributi a una forma pensionistica complementare diversa da quella prevista dal CCNL applicato, oppure può rinunciare del tutto alla previdenza complementare.
Cosa succede se l'azienda non informa correttamente il dipendente?
La normativa pone l'obbligo informativo in capo al datore di lavoro. Un'informativa mancante o incompleta può esporre l'azienda a contestazioni da parte del lavoratore: per questo conviene formalizzare la comunicazione per iscritto e documentarne la consegna.
L'adesione automatica è reversibile?
Entro i 60 giorni sì, e la rinuncia ha effetto retroattivo. Trascorso questo termine, come riportato dal COVIP, l’adesione si consolida e diventa irrevocabile: non è più possibile riportare il TFR in azienda. Vale invece il contrario e quindi chi entro i 60 giorni sceglie di lasciare il TFR in azienda resta libero di aderire a una forma di previdenza complementare in qualsiasi momento futuro.
Cosa deve fare l’azienda alla scadenza dei 60 giorni?
Gli obblighi non si esauriscono con l'informativa. Se il lavoratore non compila il modulo entro il termine, l'azienda comunica l'adesione alla forma pensionistica di destinazione e avvia i versamenti dal mese successivo alla scadenza, recuperando anche le quote maturate dalla data di assunzione. La regolarizzazione passa dal flusso UniEmens: l'INPS, con il messaggio n. 2325 del 10 luglio 2026, ha indicato il codice CF05 entro il mese successivo alla scelta, mentre oltre quel termine si usa il CF02 insieme al CF11 per le maggiorazioni.
È qui che si concentra il rischio economico della riforma: dalla scadenza dei 60 giorni decorrono obblighi di comunicazione e versamento con effetto retroattivo, e un presidio approssimativo si traduce in sanzioni civili e rettifiche su più cedolini.
















