Benefit aziendali: cosa sono, regole e legge

26 Marzo 2021

Tra i beni ed i servizi che il datore di lavoro può riconoscere ai propri dipendenti ci possono essere i fringe benefit, come i buoni carburante e i cosiddetti buoni e-commerce, che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ma solo fino al limite complessivo di 258,23 euro nel periodo d’imposta.

Cosa sono i fringe benefit?

Il datore di lavoro può corrispondere ai propri dipendenti, oltre alla retribuzione prevista contrattualemente, anche i fringe benefit, beni e servizi in natura che vanno comunque ad “arricchire” il portafoglio, siano essi erogati direttamente o tramite terzi, oppure riconosciuti sotto forma di rimborsi spese, nel caso in cui il costo sia stato sostenuto inizialmente dal lavoratore.

I fringe benefit per il dipendente sono totalmente esenti? 

Ma i benefit per il dipendente sono totalmente esenti? Oppure devono rispettare dei limiti?

La risposta è dipende. Dipende dal bene e servizio offerto. 

Infatti, il Testo Unico delle imposte sui redditi (il cosiddetto TUIR art. 51), definendo cosa si intende per retribuzione, ai comma 2 e successivi elenca tutta una serie di situazioni in cui il valore delle varie prestazioni può non concorrere a formare reddito di lavoro dipendente.

Si pensi ad esempio, per citarne alcuni, ai buoni pasto (esenti fino al limite di 4 euro se cartacei e 8 euro se elettronici), al rimborsi spese per i libri di testo o delle rette di iscrizione scolastica oppure alle tasse universitarie dei figli dei dipendenti, alle convenzioni attivate dal datore di lavoro per sostenere le spese relativi a corsi vari (lingua straniera, fotografia, computer, ecc.), al rimborso degli abbonamenti del trasporto pubblico locale, ai contributi versati alla previdenza complementare oppure a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale e così via.

Tutti questi benefit, per essere considerati esenzioni fiscali e non concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono rispettare le condizioni individuate dalle singole norme, inclusa quella (prevista solo per alcuni benefit) di essere erogati alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti. 

Questo per evitare che l’erogazione di un bene o un servizio si traduca in un elargizione ad personam, ossia riconosciuta discrezionalmente solo ad una o più persone bene determinate, fruendo contemporaneamente dell’esenzione fiscale.

Spesso però si dice che un datore di lavoro riconosce beni o servizi in natura e questi non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, purchè il loro valore non superi la soglia limite di 258,23 euro nel periodo d’imposta. 

Ricordiamo che questo limite, per il 2020, è stato raddoppiato a 516,46 euro. Ma la disposizione, contenuta nel Decreto Agosto (D.L. 104/2020) non è stata prorogata al 2021, e di conseguenza si è tornati al limite originale.

Ma quali sono i fringe benefit che devono rispettare questo limite? E cosa succede se viene superato?

Al fine di poter rispondere a questi interrogativi è necessario partire da quello che stabilisce la Legge riguardo ai fringe benefit.

Fringe benefit: cosa dice la legge

Secondo il citato art.51, c.1 del TUIR, il reddito di lavoro dipendente è costituito da “tutte le somme e i valori in genere”, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Con l’espressione “valori in genere” la norma fa riferimento a beni e ai servizi che vengono concessi al dipendente. 

Sempre l’art. 51 del TUIR al comma 3 prevede che al fine di determinare in denaro i predetti valori, compresi i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’art. 9.

Invece il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. 

La norma termina stabilendo che non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente non superano l’importo di Euro 258,23 nel periodo d’imposta; se il predetto valore è superiore al limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Come calcolare il valore dei fringe benefit

Per poter calcolare il valore dei benefit erogati al dipendente, è necessario quindi far riferimento all’art. 9 del TUIR secondo cui per valore normale, per i beni considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. 

La norma continua stabilendo che per la determinazione del valore normale si fa riferimento ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. 

Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore. 

In sostanza, se al dipendente viene regalato un cellulare, il suo valore sarà quello stabilito da chi lo ha venduto, tenendo conto anche di eventuali sconti che il datore di lavoro è riuscito ad ottenere per effetto di convenzioni stipulate con il fornitore. 

I benefit con soglia limite di 258,23 euro

La determinazione dei benefit che ricadono nel limite di 258,23 euro avviene per esclusione. Nel senso che se un bene, un servizio o una prestazione sono incasellabili nelle situazioni regolamentate dalle varie lettere dell’art. 51, c. 2 del TUIR, allora si applicherà una delle citate norme. In caso contrario si applicherà il comma 3 dello stesso articolo che fa riferimento al limite di 258,23 euro.  

Si pensi al rimborso delle spese per l’acquisto dei libri di testo del figlio del dipendente oppure della retta scolastica. Tale benefit rientra nel campo di applicazione dell’art. 51, c. 2, lett. f-bis del TUIR. Ne consegue che non ci sarà nessun limite da rispettare per la non concorrenza alla determinazione del lavoro dipendente, se non osservare le condizioni ivi previste (erogazione alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti, familiari individuati dall’art. 12 del TUIR, spese rientranti nel concetto di servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integratii e di mensa ad essi connessi). 

Allo stesso modo, i buoni pasto hanno una prorpia regolamentazione. Anche questi non devono rispettare il limite di 258,23 euro, ma solo i limiti di esenzione previste appositamente per loro: 4 euro se cartacei, 8 euro se elettronici.

Quali benefit devono rispettare il limite di 258,23 euro?

Quali benefit devono rispettare il limite di 258,23 euro? Fare un elenco esaustivo è difficile, però è possibile individuare i più diffusi. Si tratta di: 

  • buoni acquisto o e-commerce, (es: Amazon, Cisalfa, Decatlon, OVS, Rinascente, ecc.);
  • buoni carburante (es: Esso, Q8, Shell ecc.);
  • buoni spesa (es: Esselunga, Coop, Conad,ecc.);
  • polizze per infortuni extraprofessioni (dovute ad attività sportive, cadute accidentali, atti vandalici ecc. estranei al rapporto di lavoro);
  • riparazioni a domicilio (es: elettricista, idraulico, falegname, muratore);
  • spese di trasporto diversi dal trasporto pubblico locale e per motivi differenti dal lavoro (es: biglietto del pulman per raggiungere una località sciistica o biglietto del treno per raggiungere un luogo di villeggiatura);
  • strenne natalizie (es: Cesti di Natale).

I fringe benefit concessi con voucher

Sempre più spesso il riconoscimento dei fringe benefit avviene attraverso l’utilizzo di voucher.

Se il voucher da diritto ad un solo bene, prestazione opera o servizio il suo valore nominale, indipendentemente dall’importo, sarà sempre totalmente esente. 

Si pensi al voucher che riconosce al dipendente di trascorrere un week end con la famiglia in una determinata località turistica, in un certo albergo, occupando una specifica stanza. Indipendentemente dal valore del voucher per il dipendente sarà totalemente esente.

Le cose cambiano se il voucher rappresenta più beni, prestazioni o servizi. In questo caso, per non concorrere al reddito di lavoro dipendente è necessario che rispetti il limite dei 258,23 euro. 

L’esempio più ricorrente è il voucher utilizzabile su una piattaforma welfare. Qui il dipendente può comporre il paniere con i beni ed i servizi che ritiene più utili. In questo caso è necessario osservare il suddetto limite.

Fringe benefit che superano i 258,23 euro

Come ricordato sopra, il citato comma 3 termina stabilendo che se il valore dei beni o servizi concessi al dipendente è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Questo significa che dovranno essere presi in considerazione tutti i beni complessivamente erogati al dipendente nel periodo d’imposta e non solo quelli concessi in un determinato momento (come ad esempio in occasione delle festività natalizie). 

Pertanto, se al dipendente vengono concessi buoni spesa, buoni carburante e si è stipulata in suo favore una polizza extraprofessionale, e la somma di tutti questi beni è pari a 400,00 euro, concorrerà a formare reddito di lavoro dipendente l’intero importo e non solo la differenza con i 258,23 euro. 

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