La banca ore: un utile strumento per la gestione flessibile del rapporto di lavoro

4 Ottobre 2021

Il dipendente che ha lavorato oltre il normale orario di lavoro, in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione per le ore di straordinario, può accantonare le ore sotto forma di permessi in un apposito archivio chiamato banca delle ore.

Quando il legislatore italiano ha recepito la Direttiva UE 93/104/CE sull’orario di lavoro con il D.lgs. 66/2003 ha riconosciuto ai contratti collettivi anche la possibilità di consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.

La finalità del legislatore è duplice. Da un lato ha inteso soddisfare l’esigenza aziendale di far fronte ai cosiddetti picchi di lavoro, siano essi dovuti alla stagionalità, intesa questa come particolare periodo temporale dell’anno in cui un’azienda concentra la propria attività lavorativa, che all’incremento di produttività legato alle richieste del mercato, impiegando il personale in forza oltre il normale orario di lavoro, riconoscendo permessi in luogo delle maggiorazioni retributive.

Una volta esauriti questi periodi di punta, le ore accantonate nella banca ore possono essere utilizzate per coprire i periodi di minor lavoro.

Dall’altro lato, la finalità della banca ore può essere vista a favore del lavoratore che, accumulando un monte ore di permessi aggiuntivi a quelli riconosciuti dal contratto collettivo applicato, ha la possibilità, compatibilmente con le esigenze aziendali, di gestire queste ore per conciliarle con le necessità familiari.

Come funziona la banca ore nei CCNL

Ma quindi come funziona la banca delle ore? Come detto, un ruolo decisivo nella regolamentazione della banca delle ore viene ricoperto dalla contrattazione collettiva.

Dall’analisi della contrattazione collettiva emerge che in via generale la disciplina della banca ore è comune a tutti i CCNL:

  • per far confluire le ore di straordinario nella banca delle ore è necessaria una richiesta espressa del lavoratore che rimane valida fino a disdetta;
  • i riposi accantonati possono essere goduti entro una certa data;
  • possono essere accantonate le ore di straordinario eccedenti un determinato limite;
  • i riposi aggiuntivi possono essere fruiti con preavviso e compatibilmente con l’organizzazione e le esigenze aziendali;
  • le ore di permesso non fruite possono essere monetizzate.

Prendendo in esame, ad esempio, il CCNL calzaturieri industria si prevede che ciascun lavoratore possa far confluire in una banca individuale delle ore le prime 42 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell’interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate.

Lo stesso CCNL prevede che per dare attuazione all’accumulo di ore, il lavoratore dovrà esprimere la sua volontà di recupero con apposita dichiarazione scritta, che sarà valida fino a disdetta. In tal caso, i riposi potranno essere goduti entro l’anno successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alla infungibilità delle mansioni svolte. I riposi non fruiti entro il suddetto termine potranno essere monetizzati.

Invece, il CCNL trasporto e spedizioni merci prevede che per le ore prestate tra le 165 e sino ad un massimo di 250 ore, il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposti compensativi mediante accantonamento in una “banca ore” individuale, ferma restando in tal caso, la sola corresponsione delle maggiorazioni spettanti. Per le ore prestate oltre le 250 si darà luogo alla trasformazione in riposi compensativi (ferma restando il pagamento delle maggiorazioni spettanti), mediante accantonamento in una banca ore individuale.

La fruizione dei riposi compensativi non potrà avvenire nei mesi di luglio e dicembre, salvo diverso accordo aziendale.

Leggermente diversa la disciplina nel CCNL Metalmeccanici piccola industria. Si prevede che i lavoratori che prestano lavoro straordinario devono dichiarare nel mese di competenza di volere la conversione in riposo.

In caso di mancata indicazione entro la fine del mese di effettuazione delle ore di lavoro straordinario sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le relative percentuali di maggiorazione attualmente previste dal Contratto nazionale di lavoro al valore della retribuzione in atto al momento dell’effettuazione dello straordinario.

Per le ore di straordinario che confluiscono nella “Banca Ore” verrà corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione, da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.

Ai lavoratori che, nel corso del mese della prestazione di lavoro straordinario, dichiarano di volere il pagamento, la relativa erogazione sarà corrisposta secondo la normale prassi aziendale.

Banca ore: busta paga e obblighi contributivi

Le situazioni precedenti si inseriscono nella deroga al principio generale di competenza dell’obbligazione contributiva, prevista dall’art. 12, c. 9, L. 153/1969, così come riformulato dall’art. 6 del D.Lgs. 314/97.

Più precisamente, in via generale il momento impositivo sorge quando le somme vengono riconosciute al lavoratore (principio di competenza).

Nel caso della banca ore invece, secondo l’INPS l’imponibilità può essere differita (INPS, circ. 39/2000) senza incorrere in sanzioni, al mese di godimento dei riposi compensativi o a quello di monetizzazione delle ore accantonate e non godute (principio di cassa).

Più precisamente:

  • per le ore straordinarie retribuite nello stesso mese di esecuzione, la contribuzione ordinaria e aggiuntiva segue il consueto principio di competenza e le consuete modalità;
  • per le ore straordinarie accantonate nella banca ore, la contribuzione ordinaria verrà assolta unitamente alla retribuzione corrente del mese di godimento del riposo compensativo;
  • in caso di monetizzazione delle ore accantonate, la contribuzione ordinaria verrà assolta unitamente alla retribuzione corrente del mese di pagamento delle ore maturate.

In tale ipotesi occorre quindi verificare in che misura è dovuta la contribuzione aggiuntiva riferita alle ore straordinarie.

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