Normativa Smart working per lavorare in sicurezza: cos’è e come funziona?

27 Luglio 2021

Anche se il lavoratore svolge la sua attività in modalità agile al di fuori dei locali aziendali, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il dipendente e ad adottare tutte le misure necessarie affinché non si verifichino infortuni.

Quando il dipendente lavora in smart working, le tutele INAIL trovano applicazione? Il datore di lavoro è tenuto ad assicurarlo per il lavoro svolto anche fuori dalla sede di lavoro?

Per rispondere a queste domande è opportuno partire dal testo normativo (L. 81/2017) che disciplina lo smart working.

Normative Smart Working: cosa dice la legge?

In base al dettato normativo il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

A sua volta il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

L’adozione di misure volte a preservare il lavoratore agile dagli infortuni impatta inevitabilmente anche sul Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che sarà quindi necessario adeguare al fine di tener conto delle attività prestate fuori dai locali aziendali in modalità smart working.

Come lavorare in smart working in sicurezza: il manuale e le istruzioni operative

Sulla questione è intervenuto anche l’INAIL con la circolare 2/11/2017 n. 48 con la quale ha ricordato che il datore di lavoro deve fornire al lavoratore un’adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile, assicurandosi che detti strumenti siano conformi al D.Lgs. 81/2008 (Titolo III) nonché alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, facendosi carico di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza con un’adeguata manutenzione.

Infatti lo svolgimento del lavoro in smart working non fa venir meno il possesso dei requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini della ricorrenza dell’obbligo assicurativo, rispettivamente, dagli articoli 1 e 4, n. 1) del DPR 1124/1965.

Ne consegue che l’analisi del rischio della lavorazione eseguita in modalità di lavoro agile non differisce da quella normalmente compiuta in ambito aziendale, ai fini della riconduzione al corretto riferimento classificativo da adottare.

Quindi la classificazione tariffaria della prestazione lavorativa ai fini INAIL segue quella cui viene ricondotta la medesima lavorazione svolta in azienda.

Si pensi ad un impiegato che svolge la sua attività utilizzando un comune PC. Il rischio (ad esempio rischio elettrico) non muta ne viene meno se l’utilizzo non avviene più presso i locali aziendali, ma presso l’abitazione del dipendente o altro luogo concordato con il datore di lavoro.

Infatti, nella maggior parte dei casi, sia per le attività svolte in azienda, sia per quelle svolte al di fuori di tale ambito, gli strumenti tecnologici sono quasi sempre forniti dal datore di lavoro, a cui spetta anche l’obbligo di garantirne il buon funzionamento e, quindi, a parità di rischio deve necessariamente corrispondere un’identica classificazione ai fini tariffari, in attuazione del principio alla stregua del quale il trattamento normativo e retributivo dei lavoratori “agili” rispetto ai loro colleghi operanti in azienda deve essere il medesimo, ivi compresa l’adozione delle norme di sicurezza sul lavoro.

Per quanto riguarda la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo che, per gli addetti al lavoro agile, continua a essere individuata nella retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori, l’INAIL precisa che è costituita dall’ammontare del reddito di lavoro dipendente di cui al combinato disposto dell’art. 51 del DPR 917/1986 e dell’art. 29 del DPR 1124/1965, che deve essere uguagliato agli importi giornalieri non inferiori a quelli stabiliti dalla legge, in tutti i casi in cui risulti a essi inferiore.

In sostanza, i lavoratori “agili” devono essere assicurati all’Inail se, per lo svolgimento della loro attività, sono esposti alle fonti di rischio previste dall’art. 1 del DPR 1124/1965, fra le quali rientra anche il citato rischio elettrico connesso con l’uso di macchine di ufficio (quali per esempio, mezzi telematici, computer, videoterminali).

Gli infortuni in smart working sono tutelati

Secondo l’INAIL, gli infortuni occorsi in smart working mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dal dipendente stesso sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa.

Inoltre, il lavoratore “agile” è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale.

Per comprendere meglio si pensi al lavoratore che utilizza il proprio PC nel soggiorno della propria abitazione e debba stampare un documento per motivi di lavoro con la stampante che si trova sul lato opposto del locale. Se nel tragitto dal PC alla stampante dovesse inciampare e cadere, l’infortunio ricadrebbe tra quelli tutelati, poiché l’attività (stampa del documento) è accessoria a quella principale effettuata con il PC. Diverso è il caso in cui il lavoratore decida di prendersi una pausa dall’attività lavorativa ed esca per prendere un caffè nel bar sotto casa. In questa seconda ipotesi, se dovesse scivolare sul marciapiede, l’eventuale infortunio non potrebbe essere ricollegato alla prestazione lavorativa.

È per questo motivo che risulta importante individuare i rischi lavorativi ai quali il lavoratore è esposto e i riferimenti spazio-temporali ai fini del riconoscimento delle prestazioni infortunistiche.

La mancanza di queste indicazioni comporta che, ai fini dell’indennizzabilità dell’evento infortunistico saranno necessari specifici accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali della tutela e, in particolare, a verificare se l’attività svolta dal lavoratore al momento dell’evento infortunistico sia comunque in stretto collegamento con quella lavorativa, in quanto necessitata e funzionale alla stessa, sebbene svolta all’esterno dei locali aziendali.

I datori di lavoro non hanno alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi se il personale dipendente, già assicurato per le specifiche attività lavorative in ambito aziendale, è adibito alle medesime mansioni in modalità agile che non determinano una variazione del rischio.

In caso contrario, se i datori di lavoro non hanno un rapporto assicurativo con l’Istituto assicurativo, devono produrre apposita denuncia di esercizio, tramite i servizi on line disponibili sul portale dell’INAIL, per assicurare i lavoratori dipendenti ivi compresi quelli svolgenti le attività in modalità agile.

La rilevazione delle presenze per il lavoratore in smart working può avvenire con l’apposita funzionalità di Fluida. In particolare nelle giornate di lavoro da remoto, il collaboratore potrà confermare la sua presenza tramite smartphone. Questa presenza verrà salvata come presenza da remoto e, se si desidera, può essere accettata solo da aree prestabilite.